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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 aprile 1945, sono decuplicate le misure delle
speciali indennita' annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di
quiescenza, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza nella riserva o in
ausiliaria, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio
1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135,
dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'art. 7 del
regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge
22 dicembre 1932, n. 1986, dell'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n.
493, dell'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e dell'art. 72
della legge 16 giugno 1935, n. 1026.
A partire dalla stessa data e' decuplicata altresi' la misura della
speciale indennita' annua di cui all'art. 8 del testo unico approvato
con regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, della quale usufruiscono
gli ufficiali della Giustizia militare collocati a riposo ai sensi
dell'art. 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.