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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti
spese straordinarie del Ministero della difesa:
lire 100.000.000 per viaggi, indennita' di missione e altre
speciali indennita' ai personale addetto alla bonifica dei depositi
di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per
costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o
attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e
depositi carburanti di piccola capacita';
lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del
territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di
personale) lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione di
impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo
civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;
lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per
costruire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.