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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1950 e' soppressa la sovrimposta di
negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo
unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive
modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29
luglio 1949, n. 469.