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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1947, numero 222,
nell'art. 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1591, e
nell'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, e'
aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:
"L'indennita' suddetta e' conservata, limitatamente alla misura, di
tre quarti, a favore del personale di cui ad comma precedente
usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non
abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia".