Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre
1934, n. 1587, e' data facolta' al Ministro per la difesa di
consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione
all'Accademia militare dei giovani che, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano
conseguito il titolo di studio richiesto, purche' possano conseguirlo
nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il
concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti
prescritti.
L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma
precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del
titolo di studio nella predetta sessione di esami.
In deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del regio
decreto 28 settembre 1934, n. 1587, quale risulta sostituito
dall'art. 1 del regio decreto 23 gennaio 1940, n. 161, e' data
facolta', al Ministro per la difesa di consentire la partecipazione
ai concorsi per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che
compiranno il diciassettesimo anno di eta' entro il 31 dicembre
dell'anno in cui ha luogo il concorso, purche' siano in possesso di
tutti gli altri requisiti prescritti.