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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado 8° dei ruoli del
gruppo U del Corpo del genio civile sono conferite agli impiegati del
grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute
nell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreto della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI