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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 12
agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn.
89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, con i
quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le
spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI