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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 892, e' ratificato con
la seguente modificazione:
Art. 10. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 31 dicembre 1950 cessera' di avere applicazione
la maggiorazione di cui al comma precedente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI