Legge Ordinaria n. 465 del 24/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:

  Art. 4. - Il terzo comma e' soppresso.
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Ai  posti  vacanti  di  assistente  puo' provvedersi oltre che per
concorso,  mediante  trasferimento di assistenti di ruolo, sempreche'
trattisi   di   cattedre   corrispondenti   o  affini  a  quella  cui
l'assistente  e'  addetto,  o  ad  una  parte  di essa, previo parere
favorevole  della  Facolta',  in  seguito  a richiesta del professore
ufficiale, e con il consenso dell'assistente".

  Sono aggiunti i seguenti commi:
  "Ai  posti  vacanti  di assistente alle cattedre di astronomia e di
materie  matematiche  puo'  provvedersi, altresi', alle condizioni di
cui   al  precedente  comma,  mediante  trasferimento  del  personale
scientifico  degli  Osservatori  astronomici  di  cui  alla tabella B
annessa  alla  legge  8  agosto  1942, n. 1145, e ai posti vacanti di
assistente  alle  cattedre  di  clinica ostetrica e ginecologica puo'
provvedersi  mediante nomina del personale assistente delle scuole di
ostetricia  autonome,  di  cui allo art. 2 del regio decreto-legge 15
ottobre 1936, n. 2128".
  "E'  ammesso  il  trasferimento degli assistenti di astronomia e di
materie  matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e
degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto
o  di  assistente  nelle  scuole  ostetriche  autonome,  in seguito a
richiesta    dei    direttori    competenti   e   con   il   consenso
dell'assistente".

  Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "La   nomina  e'  conferita,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo  7  maggio  1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale,
all'idoneo  che,  fra  i  tre, sia prescelto dal professore ufficiale
della  materia.  Entro  un  triennio  dalla data di pubblicazione dei
risultati  del  concorso, coloro che siano stati compresi nella terna
degli  idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso
cattedra  della  stessa  materia,  o  di altra materia ritenuta parte
della  prima,  o  ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto
d'istruzione  universitaria,  su  richiesta dei rispettivi professori
ufficiali".

  Art. 8. - E' sostituito dal seguente:
  "Gli  assistenti  non  possono  permanere  in servizio per oltre un
decennio  salvo  che  abbiano  conseguito la abilitazione alla libera
docenza;  in  tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio
oltre il 65° anno di eta'.
  "La  cessazione  dal servizio decorre dal termine dell'anno durante
il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno
di eta'".

  Art. 9. - Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:
  "ove  ambedue  le Facolta' interessate non ritengano compatibile il
contemporaneo  adempimento  degli  obblighi inerenti ai due uffici di
professore incaricato e di assistente".
  Tra il primo ed il secondo comma e' inserito il seguente:
  "Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro puo'
concedere  all'assistente sentito il rettore, un congedo della durata
di  un  anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante
tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico
inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di
assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  periodo  trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi e'
valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6".

  Art. 11. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  Facolta'  o  Scuola,  qualora  ne  ravvisi  la  necessita', in
rapporto   alle   esigenze  funzionali  dei  singoli  istituti,  puo'
conferire  la  qualifica  di  aiuto  su  designazione  del professore
ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito
la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito
la  nomina  ad  ordinario  da almeno un anno e che abbia, alla stessa
data,  non  meno  di  tre  anni di attivita' di servizio ininterrotto
quale assistente non di ruolo retribuito".
  Fra il secondo ed il terzo comma e' inserito il seguente:
  "Qualora,  tuttavia,  l'istituto  o  clinica  annessi alla cattedra
siano  organizzati  in  reparti o servizi, la qualifica di aiuto puo'
essere  conferita  ad  ogni  assistente  preposto  ad  un  reparto  o
servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma".

  Art. 13. - E' sostituito dal seguente:
  "Ai  posti  vacanti  di assistente di ruolo puo' provvedersi, nelle
more  del  concorso,  mediante  assistenti  incaricati cui compete il
trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo
di prima categoria.
  "Gli  incarichi  di  cui  al presente articolo, ai quali puo' farsi
luogo  anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente
impedito  o  trovisi  in  congedo  ai  sensi dell'art. 9 del presente
decreto,  sono  conferiti,  ad ogni effetto, con decreto del Ministro
per  la  pubblica  istruzione,  su  proposta del professore ufficiale
della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere".

  Art.  13-bis  (nuovo).  -  "In  aggiunta  ai  posti  di  assistente
ordinario  assegnati alle singole Universita' ai sensi del precedente
articolo 2, e' consentito istituire, con decreto del Presidente della
Repubblica,   altri   posti,   anche   in   relazione  a  determinati
insegnamenti,  sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da
privati  mediante  regolare convenzione tra questi e le Universita' o
gli  Istituti  di istruzione universitaria da approvare con lo stesso
decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti cosi' costituiti
hanno  trattamento  giuridico  ed  economico  identico a quello degli
altri assistenti ordinari.
  Il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dovra' essere
per  altro  in  ogni  caso  contenuto  entro i limiti stabiliti dalle
convenzioni,  con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a
carico dello Stato".

  Art. 14. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli assistenti volontari sono nominati con decreto dei rettore, su
proposta  del  professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al
titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente art. 4".
  Il secondo comma e' soppresso.

  Art. 15. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  servizio di assistente volontario puo' essere riscattato dagli
interessati,  agli  effetti  del  trattamento di quiescenza, nel modo
previsto dal successivo articolo 35-bis.
  "Tale riscatto e' consentito altresi' agli assistenti ordinari che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n.  1172,  abbiano cessato di far parte del personale universitario e
abbiano  raggiunto  il  periodo  minimo di servizio necessario per il
trattamento di quiescenza.
  "Alle  condizioni  e con le modalita' di cui al precedente art. 11,
primo  e  quarto  comma,  puo' essere conferita la qualifica di aiuto
volontario  agli  assistenti volontari, nelle proporzioni di uno ogni
quattro assistenti volontari".

  Art. 17. - E' sostituito dal seguente:
  "I  limiti  massimi  di  eta'  previsti per l'ammissione a pubblici
concorsi  nelle  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle con
ordinamento  autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti
ordinari   cessati   dal   servizio  per  ragioni  di  carattere  non
disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di
assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari
ed  incaricati, sia in attivita' sia cessati per ragioni di carattere
non disciplinare, di un periodo pari alla meta' del servizio prestato
presso la Universita' od Istituto di istruzione universitaria".

  Art. 19. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Titolo  per l'ammissione al concorso e' la licenza di scuola media
inferiore  o  di  altra scuola post-elementare a corso triennale. Per
l'ammissione  al  concorso  per  ostetrica e' richiesto il diploma di
ostetrica;  per  l'ammissione al concorso per infermiere e' richiesto
il  possesso  dell'apposito  diploma  o  patentino  rilasciato  dalla
prefettura".
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "I  concorrenti  debbono  aver  compiuto  il 18° anno di eta' e non
superato  il  35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabiliti da
disposizioni di carattere generale".

  Art. 21. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  stabilita'  si  consegue al termine di un periodo triennale di
prova  su proposta del professore ufficiale della materia e su parere
conforme  del  rettore.  Durante tale periodo, il tecnico in prova e'
soggetto  a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta
del  professore  ufficiale  della  materia  e  su parere conforme del
rettore".

  Art. 21-bis (nuovo). - "All'atto della nomina di cui all'art. 21 il
tecnico  e'  assegnato  al  gruppo  C,  grado  13°,  dell'ordinamento
gerarchico  delle  Amministrazioni  dello  Stato, con la qualifica di
tecnico  in  prova. Al conseguimento della stabilita' e' assegnato al
grado 12°, con la qualifica di tecnico di 3ª classe.
  "Dopo  quattro  anni  di  permanenza in tale grado e' promosso, con
qualifica  di  tecnico  di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane
otto  anni,  al  termine  dei  quali  e' promosso al grado 10° con la
qualifica di tecnico di 1ª classe.
  "Il  tecnico  di  1ª classe, fornito di otto anni di anzianita', e'
promosso al grado 9° con la qualifica di tecnico principale.
  "Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime
di  quelle  stabilite  per  i  tecnici. Peraltro, nei confronti delle
infermiere  fornite  dell'abilitazione  a  funzioni  direttive  o del
diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del
concorso,  e'  conferita  per il grado 11° anziche' per il grado 13°,
con  la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il
periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e
rimangono  nel  grado  11°  per  altri  cinque anni, dopo di che sono
promosse  al  grado  10°  con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala
fornite  di  otto anni di anzianita' sono promosse al grado 9° con la
qualifica di capo-sala principale.
  "Nei  confronti  delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato
da  una scuola-convitto, e delle ostetriche. la nomina, a seguito del
concorso,  e' conferita, per il grado 12°, anziche' per il grado 13°,
con la qualifica di Infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova.
Superato  che  abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova,
sono  assegnate  al  grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e
conseguono  quindi  l'ulteriore  sviluppo  di  carriera  ai sensi dei
precedenti commi secondo e terzo.
  "Tutte  le  promozioni di cui al presente articolo sono subordinate
ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio,
reso dal professore ufficiale della materia".

  Art.   22-bis   (nuovo).  -  "Ai  posti  vacanti  di  tecnico  puo'
provvedersi  nelle  more  del concorso, mediante tecnici non di ruoli
cui  compete  il  trattamento  economico  stabilito  per il personale
statale non di ruolo di terza categoria.
  "Gli  incarichi  di  cui  al presente articolo, ai quali puo' farsi
luogo  anche  nel  caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente
impedito,  sono  conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro
per  la  pubblica  istruzione,  su  proposta del professore ufficiale
della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme".

  Art. 23. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente

  "I  concorrenti  debbono  aver  compiuto  il 18° anno di eta' e non
superato  il  35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabilite da
disposizioni di carattere generale".

  Art. 25. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  trattamento economico previsto per il personale subalterno che
consegna la stabilita' e' determinato dall'annessa tabella D".
  Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  "Al   personale   subalterno   di  cui  al  precedente  comma  sono
attribuite,  con  decreto  del  rettore,  su  proposta  del direttore
amministrativo  le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode,
od  altra  corrispondente  in relazione al servizio cui l'interessato
sia addetto.
  "Le  qualifiche  e  le  funzioni  di  usciere  capo, bidello capo o
custode capo, ed altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in
relazione  alle  esigenze  dei  servizi,  con decreto del rettore, su
proposta del direttore amministrativo".

  Art.  26-bis  (nuovo).  -  "Ai  posti  vacanti  di  subalterno puo'
provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati,
cui  compete  il  trattamento  economico  stabilito  per il personale
statale non di ruolo di quarta categoria.
  "Gli  incarichi  di  cui  al presente articolo, ai quali puo' farsi
luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente
impedito,  sono  conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore".

  Art. 28. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  collocamento nel predetto grado e' effettuato secondo l'ordine
dell'anzianita' di servizio maturata. Detta anzianita' di servizio e'
riconosciuta  utile  ai  fini  della  progressione  gerarchica di cui
all'art. 6 del presente decreto".
  L'ultimo comma e' soppresso.

  Art.  28-bis  (nuovo).  -  "Le  disposizioni di cui allo art. 28 si
applicano  anche  nei  confronti  degli aiuti e assistenti assunti in
ruolo  a  seguito  di  procedimenti  autorizzati dal Governo militare
alleato,  i  quali  si  trovino  in  servizio alla data di entrata in
vigore   del   decreto   legislativo  7  maggio  1948,  n.  1172.  Le
disposizioni  di  cui  al  citato art. 28 si applicano, altresi', nei
confronti  degli  assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla
data  suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera
docenza   ed  abbiano  ininterrottamente  esplicato  le  funzioni  di
assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46".

  Art.  28-ter (nuovo). - "I limiti di eta' di cui al precedente art.
8  sono  elevati  di  cinque  anni nei confronti degli assistenti che
siano  stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti
6  gennaio  1944,  n.  9  a  20  gennaio  1944,  n.  25 e dai decreti
legislativi  luogotenenziali  7  settembre 1944, n. 255 e 7 settembre
1944, n. 264.
  "Gli assistenti di cui ai precedente comma e coloro che siano stati
riammessi  in  servizio  ai  sensi del decreto legislativo 7 febbraio
1948,  n.  48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di
cui  all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente
in  aggiunta  a quelli stabiliti per ciascuna Universita' od Istituto
d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione
del  servizio  o  del  trasferimento  ad altra Universita' o ad altro
Istituto  d'istruzione  universitaria  degli assistenti della materia
relativa ai posti stessi.
  "Il  decennio  di  servizio di cui al precedente art. 8 e' elevato,
altresi',  di  cinque  anni  nei  confronti  di  coloro  che  abbiano
conseguito  la  nomina  di  ruolo anteriormente alla data del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172".

  Art. 29. - Sono aggiunti i seguenti commi:
  "La  qualifica di aiuto e' altresi' riconosciuta, con deliberazione
della  Facolta',  agli  assistenti  di  ruolo che di fatto si trovino
nelle  condizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1172".
  "Gli  attuali aiuti volontari conservano, ad personam, la qualifica
loro   attribuita   indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  al
precedente art. 15".

  Art. 30. - E' sostituito dal seguente:
  "I  concorsi  di  cui  ai decreto legislativo 22 settembre 1947, n.
1200,  che  siano  gia' stati indetti all'atto dell'entrata in vigore
del  presente  decreto,  continuano  a  svolgersi, qualora non ancora
espletati,  secondo  le  norme  del  citato  decreto  legislativo  22
settembre 1947, n. 1200.
  "Per  la  nomina  dei  vincitori  e  la validita' delle terne degli
idonei,  si  applicano,  tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 5,
ultimo  comma,  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n. 1172,
modificato  dalla  presente legge, previa pubblicazione dei risultati
dei concorsi nel bollettino ufficiale del Ministero".

  Art. 31. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  personale  tecnico  e  subalterno,  sia  appartenente ai ruoli
transitori  di  cui  all'art.  313 del testo unico 31 agosto 1933, n.
1592,  sia  organicamente  assegnato  a  posti  di ruolo previsti dai
regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti
28  febbraio  1924,  n. 1018 e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base
all'art.   223   del  citato  testo  unico,  in  servizio  alla  data
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo 7 maggio 1948, n.
1172,  e'  inquadrato  nei  ruoli  di cui alle annesse tabelle B e C,
conservando   l'anzianita'  di  servizio  di  ruolo  maturata.  Detta
anzianita'  di  ruolo e riconosciuta utile ai fini della progressione
gerarchica di cui ai precedente art. 21-bis.
  "Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano altresi' nei
confronti  dell'ostetrica  in servizio presso la Scuola di ostetricia
di   Venezia,  nonche'  nei  confronti  del  personale  infermiere  e
portantino,  che,  alla data del presente decreto, appartenga a posti
di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica
di effettivo".

  Art.  31-bis  (nuovo).  -  "Gli attuali uscieri capi e bidelli capi
conservano, ad personam, la qualifica presentemente loro attribuita".

  Art. 32. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  la  partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo e'
richiesto  il  possesso  della licenza della scuola elementare. Per i
concorsi  medesimi  si  prescinde dal limite di eta' e, nei confronti
del  personale  che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti
commi  per  almeno  un  quinquennio, si prescinde anche dal titolo di
studio".

  Art.  32  -bis  (nuovo). - "Per l'ammissione ai concorsi pubblici a
posti  di  tecnico  e  di subalterno, che saranno banditi a norma dei
precedenti  articoli  19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  si  prescinde dal limite di eta' nei
confronti  di  coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per
almeno  cinque  anni  presso  le  Universita'  e  gli Istituti di cui
all'art.  1,  n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni
non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.
  "Coloro  che  trovansi  nelle  predette  condizioni potranno essere
ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della
licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a
corso  triennale  ma  purche'  in  possesso  della  licenza di scuola
elementare,  e,  per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente,
del  diploma  di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle
prefetture".

  Art.  35-bis (nuovo). "Il personale di cui al decreto legislativo 7
maggio  1948,  n.  1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli
statali,   abbia  prestato,  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni
universitarie,  servizio  di  ruolo  che  non  dava  diritto ad alcun
trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico
delle  Amministrazioni  stesse,  potra',  sui  domanda,  ottenere  la
valutazione,  per  intero,  di detto servizio, previo pagamento di un
contributo  per  ciascun  anno  valutato,  pari  al 6 per cento dello
stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.
  "L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale rimborsera' alle
Universita'    e    agli   interessati   gli   eventuali   contributi
rispettivamente  versati  durante  un  periodo  che viene valutato ai
sensi del precedente comma.
  "Le  Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i
contributi  accantonati  su  conti individuali eventualmente previsti
dai rispettivi ordinamenti, interni".

  Art.  35-ter  (nuovo).  -  "Il servizio non di ruolo prestato nelle
Amministrazioni  universitarie  anteriormente  alla  nomina nei ruoli
statali  puo'  essere  riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai
fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata,
verso  pagamento  di  un  contributo  di riscatto pari al 6 per cento
dello  stipendio  o  della  retribuzione  spettante  alla  data della
domanda.  Se la domanda e' presentata dopo la cessazione del servizio
il  contributo  e'  calcolato  sull'ultimo  stipendio  o  sull'ultima
retribuzione.
  "I  servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi
del  presente  articolo  non danno luogo a liquidazione di indennita'
per  cessazione  dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennita';
sia  stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  rimborsera'  alle
Universita'    ed   agli   interessati   gli   eventuali   contributi
rispettivamente  versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia,
per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'art. 35-bis".
 

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