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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
Art. 4. - Il terzo comma e' soppresso.
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Ai posti vacanti di assistente puo' provvedersi oltre che per
concorso, mediante trasferimento di assistenti di ruolo, sempreche'
trattisi di cattedre corrispondenti o affini a quella cui
l'assistente e' addetto, o ad una parte di essa, previo parere
favorevole della Facolta', in seguito a richiesta del professore
ufficiale, e con il consenso dell'assistente".
Sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai posti vacanti di assistente alle cattedre di astronomia e di
materie matematiche puo' provvedersi, altresi', alle condizioni di
cui al precedente comma, mediante trasferimento del personale
scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella B
annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e ai posti vacanti di
assistente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica puo'
provvedersi mediante nomina del personale assistente delle scuole di
ostetricia autonome, di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 15
ottobre 1936, n. 2128".
"E' ammesso il trasferimento degli assistenti di astronomia e di
materie matematiche a posti di aiuto degli Osservatori astronomici e
degli assistenti di clinica ostetrica e ginecologica a posti di aiuto
o di assistente nelle scuole ostetriche autonome, in seguito a
richiesta dei direttori competenti e con il consenso
dell'assistente".
Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina e' conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale,
all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale
della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei
risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna
degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso
cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte
della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto
d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori
ufficiali".
Art. 8. - E' sostituito dal seguente:
"Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un
decennio salvo che abbiano conseguito la abilitazione alla libera
docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio
oltre il 65° anno di eta'.
"La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno durante
il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno
di eta'".
Art. 9. - Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:
"ove ambedue le Facolta' interessate non ritengano compatibile il
contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di
professore incaricato e di assistente".
Tra il primo ed il secondo comma e' inserito il seguente:
"Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro puo'
concedere all'assistente sentito il rettore, un congedo della durata
di un anno solare, prorogabile annualmente sino a tre anni. Durante
tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico
inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di
assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi e'
valutato ai fini della applicazione del precedente art. 6".
Art. 11. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La Facolta' o Scuola, qualora ne ravvisi la necessita', in
rapporto alle esigenze funzionali dei singoli istituti, puo'
conferire la qualifica di aiuto su designazione del professore
ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito
la nomina ad ordinario da almeno tre anni oppure che abbia conseguito
la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa
data, non meno di tre anni di attivita' di servizio ininterrotto
quale assistente non di ruolo retribuito".
Fra il secondo ed il terzo comma e' inserito il seguente:
"Qualora, tuttavia, l'istituto o clinica annessi alla cattedra
siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto puo'
essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o
servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma".
Art. 13. - E' sostituito dal seguente:
"Ai posti vacanti di assistente di ruolo puo' provvedersi, nelle
more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il
trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo
di prima categoria.
"Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi
luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente
impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'art. 9 del presente
decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale
della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere".
Art. 13-bis (nuovo). - "In aggiunta ai posti di assistente
ordinario assegnati alle singole Universita' ai sensi del precedente
articolo 2, e' consentito istituire, con decreto del Presidente della
Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati
insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da
privati mediante regolare convenzione tra questi e le Universita' o
gli Istituti di istruzione universitaria da approvare con lo stesso
decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti cosi' costituiti
hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli
altri assistenti ordinari.
Il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dovra' essere
per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle
convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a
carico dello Stato".
Art. 14. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli assistenti volontari sono nominati con decreto dei rettore, su
proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al
titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente art. 4".
Il secondo comma e' soppresso.
Art. 15. - E' sostituito dal seguente:
"Il servizio di assistente volontario puo' essere riscattato dagli
interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo
previsto dal successivo articolo 35-bis.
"Tale riscatto e' consentito altresi' agli assistenti ordinari che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e
abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il
trattamento di quiescenza.
"Alle condizioni e con le modalita' di cui al precedente art. 11,
primo e quarto comma, puo' essere conferita la qualifica di aiuto
volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di uno ogni
quattro assistenti volontari".
Art. 17. - E' sostituito dal seguente:
"I limiti massimi di eta' previsti per l'ammissione a pubblici
concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti
ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non
disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di
assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari
ed incaricati, sia in attivita' sia cessati per ragioni di carattere
non disciplinare, di un periodo pari alla meta' del servizio prestato
presso la Universita' od Istituto di istruzione universitaria".
Art. 19. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Titolo per l'ammissione al concorso e' la licenza di scuola media
inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per
l'ammissione al concorso per ostetrica e' richiesto il diploma di
ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere e' richiesto
il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla
prefettura".
Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di eta' e non
superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabiliti da
disposizioni di carattere generale".
Art. 21. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La stabilita' si consegue al termine di un periodo triennale di
prova su proposta del professore ufficiale della materia e su parere
conforme del rettore. Durante tale periodo, il tecnico in prova e'
soggetto a revoca al termine di ciascun anno accademico, su proposta
del professore ufficiale della materia e su parere conforme del
rettore".
Art. 21-bis (nuovo). - "All'atto della nomina di cui all'art. 21 il
tecnico e' assegnato al gruppo C, grado 13°, dell'ordinamento
gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con la qualifica di
tecnico in prova. Al conseguimento della stabilita' e' assegnato al
grado 12°, con la qualifica di tecnico di 3ª classe.
"Dopo quattro anni di permanenza in tale grado e' promosso, con
qualifica di tecnico di 2ª classe, al grado 11°, nel quale permane
otto anni, al termine dei quali e' promosso al grado 10° con la
qualifica di tecnico di 1ª classe.
"Il tecnico di 1ª classe, fornito di otto anni di anzianita', e'
promosso al grado 9° con la qualifica di tecnico principale.
"Le qualifiche degli infermieri e delle ostetriche sono le medesime
di quelle stabilite per i tecnici. Peraltro, nei confronti delle
infermiere fornite dell'abilitazione a funzioni direttive o del
diploma di assistenti sanitarie visitatrici, la nomina, a seguito del
concorso, e' conferita per il grado 11° anziche' per il grado 13°,
con la qualifica di vice capo-sala in prova. Superato che abbiano il
periodo triennale di prova, assumono la qualifica di vice capo-sala e
rimangono nel grado 11° per altri cinque anni, dopo di che sono
promosse al grado 10° con la qualifica di capo-sala. Le capo-sala
fornite di otto anni di anzianita' sono promosse al grado 9° con la
qualifica di capo-sala principale.
"Nei confronti delle infermiere, fornite di un diploma rilasciato
da una scuola-convitto, e delle ostetriche. la nomina, a seguito del
concorso, e' conferita, per il grado 12°, anziche' per il grado 13°,
con la qualifica di Infermiere e di ostetriche di 3ª classe in prova.
Superato che abbiano, nel grado 12°, il periodo triennale di prova,
sono assegnate al grado 11°, con la qualifica a questo inerente, e
conseguono quindi l'ulteriore sviluppo di carriera ai sensi dei
precedenti commi secondo e terzo.
"Tutte le promozioni di cui al presente articolo sono subordinate
ad un motivato giudizio sul rendimento e sulla diligenza in servizio,
reso dal professore ufficiale della materia".
Art. 22-bis (nuovo). - "Ai posti vacanti di tecnico puo'
provvedersi nelle more del concorso, mediante tecnici non di ruoli
cui compete il trattamento economico stabilito per il personale
statale non di ruolo di terza categoria.
"Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi
luogo anche nel caso in cui il tecnico di ruolo sia legittimamente
impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale
della materia, trasmessa dal rettore con parere conforme".
Art. 23. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente
"I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di eta' e non
superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di eta' stabilite da
disposizioni di carattere generale".
Art. 25. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che
consegna la stabilita' e' determinato dall'annessa tabella D".
Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Al personale subalterno di cui al precedente comma sono
attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore
amministrativo le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode,
od altra corrispondente in relazione al servizio cui l'interessato
sia addetto.
"Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o
custode capo, ed altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite, in
relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su
proposta del direttore amministrativo".
Art. 26-bis (nuovo). - "Ai posti vacanti di subalterno puo'
provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati,
cui compete il trattamento economico stabilito per il personale
statale non di ruolo di quarta categoria.
"Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi
luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente
impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore".
Art. 28. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il collocamento nel predetto grado e' effettuato secondo l'ordine
dell'anzianita' di servizio maturata. Detta anzianita' di servizio e'
riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui
all'art. 6 del presente decreto".
L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 28-bis (nuovo). - "Le disposizioni di cui allo art. 28 si
applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti assunti in
ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare
alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le
disposizioni di cui al citato art. 28 si applicano, altresi', nei
confronti degli assistenti non di ruolo retribuiti in servizio alla
data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera
docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di
assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46".
Art. 28-ter (nuovo). - "I limiti di eta' di cui al precedente art.
8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che
siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti
6 gennaio 1944, n. 9 a 20 gennaio 1944, n. 25 e dai decreti
legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e 7 settembre
1944, n. 264.
"Gli assistenti di cui ai precedente comma e coloro che siano stati
riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio
1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di
cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente
in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Universita' od Istituto
d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione
del servizio o del trasferimento ad altra Universita' o ad altro
Istituto d'istruzione universitaria degli assistenti della materia
relativa ai posti stessi.
"Il decennio di servizio di cui al precedente art. 8 e' elevato,
altresi', di cinque anni nei confronti di coloro che abbiano
conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172".
Art. 29. - Sono aggiunti i seguenti commi:
"La qualifica di aiuto e' altresi' riconosciuta, con deliberazione
della Facolta', agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1172".
"Gli attuali aiuti volontari conservano, ad personam, la qualifica
loro attribuita indipendentemente dalle condizioni di cui al
precedente art. 15".
Art. 30. - E' sostituito dal seguente:
"I concorsi di cui ai decreto legislativo 22 settembre 1947, n.
1200, che siano gia' stati indetti all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora
espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22
settembre 1947, n. 1200.
"Per la nomina dei vincitori e la validita' delle terne degli
idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 5,
ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati
dei concorsi nel bollettino ufficiale del Ministero".
Art. 31. - E' sostituito dal seguente:
"Il personale tecnico e subalterno, sia appartenente ai ruoli
transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n.
1592, sia organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dai
regolamenti interni universitari, sia assunto in base ai regi decreti
28 febbraio 1924, n. 1018 e 8 luglio 1925, n. 1227, ovvero in base
all'art. 223 del citato testo unico, in servizio alla data
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1172, e' inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle B e C,
conservando l'anzianita' di servizio di ruolo maturata. Detta
anzianita' di ruolo e riconosciuta utile ai fini della progressione
gerarchica di cui ai precedente art. 21-bis.
"Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' nei
confronti dell'ostetrica in servizio presso la Scuola di ostetricia
di Venezia, nonche' nei confronti del personale infermiere e
portantino, che, alla data del presente decreto, appartenga a posti
di organico a carico dei bilanci degli Atenei, e rivesta la qualifica
di effettivo".
Art. 31-bis (nuovo). - "Gli attuali uscieri capi e bidelli capi
conservano, ad personam, la qualifica presentemente loro attribuita".
Art. 32. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo e'
richiesto il possesso della licenza della scuola elementare. Per i
concorsi medesimi si prescinde dal limite di eta' e, nei confronti
del personale che abbia esercitato le funzioni di cui ai precedenti
commi per almeno un quinquennio, si prescinde anche dal titolo di
studio".
Art. 32 -bis (nuovo). - "Per l'ammissione ai concorsi pubblici a
posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei
precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di eta' nei
confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per
almeno cinque anni presso le Universita' e gli Istituti di cui
all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni
non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.
"Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere
ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della
licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a
corso triennale ma purche' in possesso della licenza di scuola
elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente,
del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle
prefetture".
Art. 35-bis (nuovo). "Il personale di cui al decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1172, che, anteriormente alla immissione nei ruoli
statali, abbia prestato, alle dipendenze delle Amministrazioni
universitarie, servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun
trattamento di quiescenza, neanche sotto forma assicurativa, a carico
delle Amministrazioni stesse, potra', sui domanda, ottenere la
valutazione, per intero, di detto servizio, previo pagamento di un
contributo per ciascun anno valutato, pari al 6 per cento dello
stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo.
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' alle
Universita' e agli interessati gli eventuali contributi
rispettivamente versati durante un periodo che viene valutato ai
sensi del precedente comma.
"Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i
contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti
dai rispettivi ordinamenti, interni".
Art. 35-ter (nuovo). - "Il servizio non di ruolo prestato nelle
Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli
statali puo' essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai
fini del trattamento di quiescenza per l'intera sua effettiva durata,
verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento
dello stipendio o della retribuzione spettante alla data della
domanda. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione del servizio
il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima
retribuzione.
"I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi
del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennita'
per cessazione dal rapporto di impiego; e, qualora tale indennita';
sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' alle
Universita' ed agli interessati gli eventuali contributi
rispettivamente versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia,
per il periodo riscattato per intero ai sensi dell'art. 35-bis".