Legge Ordinaria n. 471 del 22/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1950)
Autorizzazione a riversare il limite di impegno di lire un miliardo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio 1951-52 in aumento di quello di lire due miliardi del 1950-51.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e'
sostituito dal seguente:
  "Per  la  concessione  dei  contributi in annualita' da parte dello
Stato  agli  enti  e  societa' che ai sensi del testo unico 28 aprile
1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case
popolari, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere
i seguenti impegni:
    lire due miliardi nell'esercizio 1949-50;
    lire tre miliardi nell'esercizio 1950-51".
  Il  quinto  e sesto comma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n.
408, sono sostituiti dai seguenti:
  "La   somma   complessiva   di  lire  centosettantacinque  miliardi
occorrenti  per  il pagamento dei contributi previsti nel primo comma
del  presente  articolo  sara'  stanziata  in  bilancio  per lire due
miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli
esercizi  dal  1950-51  fino  al  1983-84  e  per  lire  tre miliardi
nell'esercizio 1984-85.
  "Le  somme  occorrenti  per il pagamento delle annualita' di cui al
presente  articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei lavori pubblici per
l'esercizio  1949-50  e corrispondenti degli esercizi successivi fino
al 1984-85 compreso".
 

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