Legge Ordinaria n. 480 del 22/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1950)
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  degli  impegni  che il Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato  ad  assumere  nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma
dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' elevato di lire un
miliardo, ripartito come segue:
    1)  per  contributi nella costruzione delle opere stradali di cui
all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche
di  cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire
150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
    2)  per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui
agli  articoli  3,  4,  5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n.
589:  lire  380  milioni,  di  cui  lire  190  milioni  per  l'Italia
meridionale ed insulare;
    3)  per  contributi  nella  costruzione  delle  opere di edilizia
scolastica  di  cui  all'art.  8  della  suindicata  legge:  lire 320
milioni,  di  cui  lire  160  milioni  per  l'Italia  meridionale  ed
insulare;
  La  somma  complessiva  di  lire  35  miliardi  occorrenti  per  il
pagamento  dei contributi in annualita' trentacinquennali, attribuita
per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire
17.500.000.000  all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata
nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici  in  ragione  di  un miliardo in ciascuno degli esercizi dal
1950-51 al 1984-85.
 

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