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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma
dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' elevato di lire un
miliardo, ripartito come segue:
1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui
all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche
di cui all'art. 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire
150 milioni per l'Italia meridionale ed insulare;
2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n.
589: lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia
meridionale ed insulare;
3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia
scolastica di cui all'art. 8 della suindicata legge: lire 320
milioni, di cui lire 160 milioni per l'Italia meridionale ed
insulare;
La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il
pagamento dei contributi in annualita' trentacinquennali, attribuita
per lire 17.500.000.000 all'Italia meridionale ed insulare e per lire
17.500.000.000 all'Italia settentrionale e centrale, sara' stanziata
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal
1950-51 al 1984-85.