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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' demandato ai Prefetti di stabilire con proprio decreto, sentito
il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei
Fogli annunzi legali delle province, in relazione al costo del
servizio determinato dalle condizioni dei mercati locali.
Per gli annunzi indicati nell'art. 17 delle istruzioni speciali per
l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con
decreto Ministeriale 25 maggio 1895, la tariffa suddetta e' ridotta
alla meta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI