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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Collegio dei liquidatori previsto dall'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623,
e' soppresso.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
il Collegio dei liquidatori dovra' presentare ai Ministri per
l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro un rendiconto
della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati
dalle relazioni del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato di
vigilanza istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1948, n. 239.