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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9
dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di
variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-1949 e non
impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a
copertura di nuove o maggiori spese negli esercizi finanziari
1949-1950 e 1950-1951.