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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento
dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con
sede in Roma, e per la concessione di sussidi e premi diretti a
promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie,
concesso con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
27 agosto 1947, n. 1029, e' aumentato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1948-1949, a lire 110.000.000.