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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle
disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi
militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n.
1493, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla
presente legge.