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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria,
compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti,
compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o
colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o
insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto
legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e
modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951.
Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25
giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.
Nella applicazione della presente legge, la facolta' prevista
dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, non puo' essere esercitata quando
il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31
dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non
abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non
assorbano la meta' della capacita' lavorativa familiare.
E' abrogata la lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.