Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, appartenenti alla categoria
cannonieri, specialita' "montatori - artificieri", sono esentati,
agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto
dall'art. 66 del testo unico sul l'ordinamento del Corpo equipaggi
militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della
Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914,
e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI