Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1950, la misura degli assegni familiari
di carovita prevista per la gestione del commercio e delle
professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e'
maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o
impiegato.
Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi e'
maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il
limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge
22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della
modifica dei contributi.