Legge Ordinaria n. 521 del 11/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1950)
Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   professori   degli  istituti  e  delle  scuole  di  istruzione
secondaria  ed  artistica appartenenti ai ruoli speciali transitori e
non  provenienti da altri ruoli di professori degli stessi istituti e
scuole  spettano  le  competenze fondamentali dei professori di grado
iniziale   cui   essi   sono   equiparati   ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni.  Tutte  le  altre  competenze  comunque denominate sono
regolate dalle norme relative.
  Le  stesse disposizioni si applicano ai professori non di ruolo che
occupano:
    1)  cattedre  di  ruolo ordinario, con l'orario completo previsto
per ciascuna di esse;
    2)   posti   di   insegnamento   esattamente   corrispondenti  ai
precedenti, ma non ancora inclusi nel ruolo ordinario;
    3)  posti  di  insegnamento  esattamente  corrispondenti  a posti
compresi in ruoli transitori, o speciali transitori.
  Ai  professori  di  cui  al  primo  comma spettano inoltre, in base
all'anzianita'  calcolata  a  norma  del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1127, gli aumenti periodici previsti per il grado iniziale e
successivamente   per   il   grado   immediatamente  superiore  dalle
disposizioni  vigenti  per  i  dipendenti dalle Amministrazioni dello
Stato.
  Per  il  trattamento  economico  dei  professori di ruolo ordinario
ammessi  nei  ruoli  speciali  transitori,  si  applica  il  disposto
dell'art. 7, comma primo, del citato decreto legislativo.
  Per  quanto  non  e' previsto dalla presente legge, si osservano le
disposizioni  del  regio  decreto  legislativo 1 giugno 1946, n. 539,
modificato  dal  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
31  dicembre  1947,  n.  1687  e,  per  le  scuole  e gli istituti di
istruzione  artistica,  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.
 

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