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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230,
il termine di tre mesi previsto dall'art. 6 della detta legge e'
ridotto a trenta giorni, e la disdette possono essere date,
relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione gia'
pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di
occupazione temporanea di urgenza non e' stato ancora emanato.
L'efficacia della disdetta cessa qualora i terreni non vengano
espropriati.