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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il tempo durante il quale le navi mercantili, i pontoni di
sollevamento, le draghe e i rimorchiatori pontati, gia' ammessi a
godere della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile in
forza di leggi speciali, sono rimasti completamente inattivi per
causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione
del periodo di esenzione.