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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 72 del Codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente "Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che
avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle
parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste
ultime.
"Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne
che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico
ministero puo' produrre documenti, dedurre prove, prendere
conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
"Il pubblico ministero puo' proporre impugnazioni contro le
sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di
separazione personale dei coniugi.
"Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze
che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere
relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione
personale dei coniugi.
"Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta' di
impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che
ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice
competente a decidere sull'impugnazione.
"Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma
dell'articolo 133.
"Restano salve le disposizioni dell'articolo 397".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI