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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto
1945, n. 453, e successive modificazioni, di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844,
relativo all'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di
guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, sono
richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951, con le estensioni di
cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.