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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati
ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in
guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai
congiunti dei caduti per servizio.
Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione
spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei
caduti per servizio.