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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura massima dell'indennita', di residenza a favore delle
farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi
sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1940, n.
1868, e' elevata da. L. 4000 a L. 80.000 annue.
La predetta indennita', nel caso di farmacie non di nuova
istituzione, puo' essere concessa qualora il reddito medio
imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di
ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a L.
120.000.