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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' delegato a provvedere, con effetto dal 1 luglio 1949,
ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con l'osservanza dei criteri, principi e limiti indicati negli
articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in
natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi,
fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' dei Corpi
militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.