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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25
giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950.