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Legge Ordinaria n. 569 del 15/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1950)
Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dall'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25
giugno 1949, n. 409, e' prorogato al 31 dicembre 1950.