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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei
Lincei, stanziato sul capitolo 165 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, e' elevato da lire 30 milioni a
lire 55 milioni annue, a decorrere dall'esercizio finanziario
1949-50.