Legge Ordinaria n. 575 del 30/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1950)
Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tariffa  massima  delle  imposte  di  consumo  sul  gas-luce  e
sull'energia elettrica per illuminazione e' modificata come segue:
    gas-luce  per  illuminazione e riscaldamento: per metro cubo lire
1,50;
   energia elettrica per illuminazione per chilowatt-ora lire 10.
  Negli  appalti in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, l'aggio
spettante    all'appaltatore    sul   maggiore   provento   derivante
dall'applicazione   del   presente  articolo  sara'  determinato  con
successivo provvedimento legislativo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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