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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese,
intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprieta', ovvero
di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche
se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, e'
concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un
concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.
Il concorso alla spesa e' concesso all'usufruttuario, all'usuario,
all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi
eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal
proprietario a norma del Codice civile.