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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184
del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o
carati di navi, in costruzione, ovvero gia' costruite ma non ancora
nazionalizzate, per conto di cittadini, di societa' o di enti
nazionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI