Legge Ordinaria n. 590 del 04/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1950)
Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  data  facolta'  al  Ministero del tesoro di disporre con propri
decreti   l'accertamento  della  consistenza  dei  beni,  diritti  ed
interessi  italiani situati all'estero, che possano essere soggetti a
perdita  per  effetto  del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
Alleate  ed  Associate  firmato  a  Parigi il 10 febbraio 1947 e reso
esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
novembre 1947, n. 1430.
  Con  gli stessi decreti potra' essere stabilito e regolato, ai fini
suindicati,  l'obbligo  della  denuncia dei suddetti beni, diritti ed
interessi da parte dei rispettivi titolari.
  L'adempimento  dell'obbligo di cui al comma precedente, nel termine
all'uopo  prescritto,  estingue  l'infrazione  di  omessa  denuncia o
cessione  di  titoli  o crediti verso l'estero prevista dalle vigenti
disposizioni.
  L'inosservanza  dell'obbligo di denuncia di cui al secondo comma e'
punita con l'ammenda fino a lire trentamila.
 

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