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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' al Ministero del tesoro di disporre con propri
decreti l'accertamento della consistenza dei beni, diritti ed
interessi italiani situati all'estero, che possano essere soggetti a
perdita per effetto del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso
esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28
novembre 1947, n. 1430.
Con gli stessi decreti potra' essere stabilito e regolato, ai fini
suindicati, l'obbligo della denuncia dei suddetti beni, diritti ed
interessi da parte dei rispettivi titolari.
L'adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, nel termine
all'uopo prescritto, estingue l'infrazione di omessa denuncia o
cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle vigenti
disposizioni.
L'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al secondo comma e'
punita con l'ammenda fino a lire trentamila.