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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita
al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2
del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella
legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con
l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' abolito.