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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I contratti di acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso
sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili
aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i Comuni
stessi destinino ad uso pubblico che ne implichi la conservazione
permanente come parte del patrimonio comunale, giusta clausola
impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, sono soggetti
all'imposta fissa di registro di lire 400.
Qualora entro il termine di 20 anni dalla data di acquisto
l'immobile sia trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla
sua destinazione si rendono esigibili a carico del Comune le normali
imposte non corrisposte in base alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 15 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il
Guardasigilli: PICCIONI