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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori
reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a
norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14 febbraio 1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto
legislativo 23 marzo 1948, n. 418, e con legge 5 giugno 1949, n. 306,
e' ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 1951.