Legge Ordinaria n. 594 del 15/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1950)
Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n.
450, sono ratificati senza modificazioni.
  Il  decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  sottufficiali  ed  i  militari di truppa in servizio permanente
della  Guardia  di  finanza sono collocati a riposo al compimento del
55° anno di eta' se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli
capi  o  ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del
48  anno  se  appuntati  o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di
eta'  si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano
in corso".
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "I  sottufficiali  e  militari  di  truppa della Guardia di finanza
cessati  dal  servizio  permanente a rimasti nel Corpo in qualita' di
trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1 dicembre 1949, al
compimento  dei limiti di eta' stabiliti dal precedente art. 1, per i
pari grado del servizio permanente.
  Potranno  tuttavia  essere collocati a riposo in qualsiasi momento,
prima  del  raggiungimento  dei  limiti  di eta' di cui al precedente
comma,  i  sottufficiali  e militari di truppa che siano riconosciuti
non  meritevoli  di  essere  ulteriormente  trattenuti in servizio da
apposite  Commissioni  legionali composte dal comandante di legione o
di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano
scelti dallo stesso comandante di legione.
  Contro  le  decisioni  delle  Commissioni  predette gli interessati
possono   proporre   ricorso   al   Comando  generale  del  Corpo.  I
sottufficiali  e militari che successivamente alla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  2 aprile 1948, n. 307, siano stati
congedati  per  aver  compiuto  il  quinquennio  nella  posizione  di
trattenuti  senza  peraltro  aver  raggiunto i limiti di eta' fissati
dall'art.  1  della  presente  legge  potranno,  a  domanda  e previo
giudizio  favorevole  della  Commissione  di cui al secondo comma del
presente  articolo,  essere  riassunti alle armi con decorrenza, agli
effetti  amministrativi,  dal  giorno  della  riassunzione  ed essere
trattenuti  in  servizio  fino  al  raggiungimento dei limiti di eta'
stabiliti per i pari grado del servizio permanente.
  Per  il  personale  trattenuto  o  riassunto  ai sensi del presente
articolo,  restano  ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 2 dicembre 1947, n.
1651".
  Art.  3-bis  (nuovo). - "I sottufficiali e militari di truppa della
Guardia  di  finanza  in  servizio  nel  Corpo  ai  sensi del decreto
legislativo  9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi
non oltre il 15 aprile 1951".
  Art.  3-ter  (nuovo).  - "Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15
aprile  1946  dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di
finanza  trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947,
n. 1651, modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e
militari  di  truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo
1948,  n.  450,  modificato dal precedente art. 3-bis, e' considerato
utile ai fini della pensione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Caprarola, addi' 15 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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