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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n.
450, sono ratificati senza modificazioni.
Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente
della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del
55° anno di eta' se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli
capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del
48 anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di
eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano
in corso".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza
cessati dal servizio permanente a rimasti nel Corpo in qualita' di
trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1 dicembre 1949, al
compimento dei limiti di eta' stabiliti dal precedente art. 1, per i
pari grado del servizio permanente.
Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento,
prima del raggiungimento dei limiti di eta' di cui al precedente
comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti
non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da
apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o
di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano
scelti dallo stesso comandante di legione.
Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati
possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I
sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati
congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di
trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di eta' fissati
dall'art. 1 della presente legge potranno, a domanda e previo
giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del
presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli
effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere
trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta'
stabiliti per i pari grado del servizio permanente.
Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente
articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n.
1651".
Art. 3-bis (nuovo). - "I sottufficiali e militari di truppa della
Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto
legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi
non oltre il 15 aprile 1951".
Art. 3-ter (nuovo). - "Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15
aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di
finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947,
n. 1651, modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e
militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 450, modificato dal precedente art. 3-bis, e' considerato
utile ai fini della pensione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 15 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI