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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2, primo comma, della legge 24 luglio 1942, n. 1023, e'
modificato come segue:
"dal contributo annuo globale di lire 10 milioni a carico delle
Camere di commercio, industria e agricoltura, la cui misura per ogni
singola Camera sara' determinata di anno in anno dal Ministero
dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei
bilanci camerali per imposte e sovraimposte, ed il cui versamento al
Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero sara'
effettuato dalle Camere stesse con le modalita' stabilite dal
regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO -
TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI