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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, e' concesso
all'Unione italiana ciechi un contributo ordinario di lire 480
milioni annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore
dei ciechi in condizione di maggior bisogno.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il
contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di
cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, e' elevato da lire 15 milioni
a lire 20 milioni.