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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente
denominati dolantinici o mefedinici sono equiparati alle sostanze
tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27
luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del
regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme
sugli stupefacenti.