Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno temporaneo di carovita ai ricevitori in quiescenza, di
cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e' ulteriormente aumentato di lire
4000 mensili. Resta fermo il disposto del secondo comma, dello stesso
articolo.
In aggiunta ai contributi di cui all'art. 24, lettera a), della
legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, tutti i
ricevitori postelegrafonici in servizio sono tenuti a versare
all'Istituto cauzioni e quiescenza un ulteriore contributo temporaneo
nella misura di lire 170, 135 e 110 mensili, rispettivamente per i
ricevitori di prima, seconda e terza classe.
Il contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 24 della
legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, e'
ulteriormente aumentato di lire 70 milioni.
La presente disposizione ha effetto dal 1 novembre 1948.