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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di
retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 5 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' abolito a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della
presente legge.