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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato
civile, di quelli matricolari e sanitari, nonche' degli altri
indispensabili per corredare le istanze di pensioni e di assegno di
guerra, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n.
478, sono esenti da ogni tassa di bollo, purche' in detti documenti,
si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.