Legge Ordinaria n. 634 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1950)
Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  domande  dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato
civile,  di  quelli  matricolari  e  sanitari,  nonche'  degli  altri
indispensabili  per  corredare le istanze di pensioni e di assegno di
guerra,  di  cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n.
478,  sono esenti da ogni tassa di bollo, purche' in detti documenti,
si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.
 

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