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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le indennita' giornaliere per inabilita' temporanea assoluta
derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti
l'astensione dal lavoro per piu' di sei giorni, sono corrisposte a
partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in
vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di
quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca
modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura:
per gli uomini di eta' superiore a 16 anni. . . . . . . . . . . L 250
per le donne di eta' superiore a 16 anni . . . . . . . . . . . .L.165
per i ragazzi di ambo i sessi dal eta' non superiore a 16 anni. L. 85
Salvo quanto e' disposto nel comma precedente, nulla e' innovato,
per quanto riguarda le indennita' giornaliere, alle disposizioni del
decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha
istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura, e successive modificazioni.
Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilita'
temporanea sussiste ancora a tale data, le indennita' saranno
corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.