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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per
l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la
previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei
Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione, durante il
decennio 1950-60, di opere straordinarie dirette in modo specifico al
progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo
con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti
alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua,
alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in
dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita'
ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per
la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse
turistico.
Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti
per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con
carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte
mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri
suddetti.