Legge Ordinaria n. 647 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1950)
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

                      Indicazione delle opere.

  A  partire  dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio
1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
delle  foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze
e   sostenendo   gli  oneri  previsti  a  carico  dello  Stato  dalla
legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico
interesse  nelle  localita'  economicamente  depresse delle regioni e
province  della  Repubblica  diverse  da  quelle indicate nell'art. 3
della  legge  10  agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della
"Cassa  per  opere  straordinarie  di  pubblico interesse nell'Italia
meridionale".
  Le  opere  di  cui  al  comma  precedente comprendono quelle per la
sistemazione  dei  bacini  montani,  la  bonifica,  l'irrigazione, la
trasformazione  agraria,  anche  in  dipendenza  dei programmi per la
riforma   fondiaria,   la   viabilita'  ordinaria  non  statale,  gli
acquedotti e relative fognature principali.
  Per  la  esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore,
sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di
questi  ultimi  sono  assicurati  dalla Cassa depositi e prestiti con
preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5
della legge 10 agosto 1950, n. 646.
  L'inclusione   di   opere   nel   programma   dei   lavori  importa
l'applicazione  del  secondo  comma dell'art. 20 della legge 3 agosto
1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della
medesima  legge  in  favore  dei  comuni e delle province dell'Italia
meridionale e insulare.
  La  dichiarazione  e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal
Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.
  Le   indennita'   da   corrispondere  ai  proprietari  dei  terreni
espropriati  in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non
rientrano   fra   le   spese   che  devono  essere  sostenute  con  i
finanziamenti previsti dall'art. 5.
  Restano  fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti
per  le  spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con
carattere  di  generalita',  al  cui  finanziamento vien fatto fronte
mediante  stanziamenti  nei singoli stati di previsione dei Ministeri
suddetti.
  L'erogazione  dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti
dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa,
puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando
le  annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe
operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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