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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi
ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che
abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita',
da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro,
ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita',
sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita'
di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o
servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti
del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati
od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano
prestato servizio in qualita' di comandati, si applica il regime
delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita'
direttamente derivanti da azioni belliche.