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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge
15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di
esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n.
1361, sono aumentate 50 volte.
L'aumento disposto dal comma precedente assorbe quello preveduto
dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678 e 21 ottobre 1947, n.
1250.