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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e l'Azienda nazionale autonoma
delle strade statali sono autorizzati a provvedere, anche con appalti
diretti, alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge 12
luglio 1949, n. 460.