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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui sino
alla concorrenza di lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le
case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio
finanziario 1947-48.
Detti mutui, da ammortizzare in quaranta annualita' costanti, sono
concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i
lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla
scorta del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di
amministrazione degli istituti stessi.
Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento
della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.